Bambine vittime di tratta: il conteggio che le lascia fuori

Bambine vittime di tratta: quello che il conteggio non registra

Le bambine vittime di tratta, nel conteggio ufficiale italiano del 2023, stanno quasi tutte fuori dalla colonna dei minorenni. I progetti antitratta finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità hanno assistito, in quell’anno, 1.899 persone. Cinquantacinque risultavano minorenni al momento dell’ingresso nel programma: il 2,9 per cento. Il dato è del SIRIT, il sistema informatizzato sulla tratta, estratto il 7 giugno 2024. Non è una stima del fenomeno. È l’elenco di chi è stato preso in carico. Una ragazza che alla frontiera, in questura o durante un controllo risulta maggiorenne — perché lo dichiara, o perché lo attesta un documento, e nessuno solleva un dubbio — non entra in quella colonna. Il numero, letto da solo, fa sembrare rara una cosa che il sistema non riesce a nominare. Il GRETA, il gruppo di esperti del Consiglio d’Europa, nel rapporto sull’Italia pubblicato il 23 febbraio 2024 indica una forbice approssimativa di 2.100–3.800 vittime di tratta ogni anno nel Paese. Scrive anche che quelle cifre non riflettono la portata reale: le procedure di identificazione restano limitate, e molte persone non si segnalano perché temono il trattenimento o l’espulsione. Lo sfruttamento sessuale resta la forma prevalente. Lo sfruttamento lavorativo — agricoltura, tessile, domestico, edilizia, alberghi e ristoranti — è aumentato ed è ancora sottostimato. Dentro questo perimetro, se l’età sulla carta è già adulta, una minorenne sfruttata sessualmente non resta tra i minorenni. Il conteggio la iscrive tra le donne.

Nei primi cinque mesi del 2024 il numero verde nazionale ha svolto 1.150 nuove valutazioni su potenziali vittime. I minorenni sono stati 62, il 5,4 per cento del totale. Il 62,7 per cento di loro è di genere maschile, il 37,3 femminile; l’81,3 per cento ha tra i 16 e i 18 anni. Lo riferisce Save the Children in Piccoli schiavi invisibili 2024. Nello stesso periodo la nazionalità con più nuove valutazioni, sul complesso delle persone valutate e non solo sui minorenni, è quella nigeriana (25,2 per cento), poi ivoriana (13,6) e marocchina (11,2), nonostante il calo dei flussi dalla Nigeria. I due quadri non si contraddicono per un errore nei numeri. Raccontano piuttosto due punti diversi dello stesso sistema. I ragazzi intercettati entrano più spesso nel lavoro forzato, nell’accattonaggio, in inserimenti che un operatore può ancora chiamare per nome. Le procedure operative per identificare i minorenni vittime, richiamate dal GRETA, scrivono che un minorenne può dichiarare un’età diversa dalla propria, anche la maggiore età, e facilitare così, anche senza volerlo, lo sfruttamento. Se non sorge un dubbio fondato, l’accertamento non parte: un documento, o una frase, e quel minorenne risulta maggiorenne.

Chi risulta maggiorenne esce dalle tutele della legge 7 aprile 2017, n. 47, previste per i minori stranieri non accompagnati: niente tutore, niente percorso minorile, e la possibilità di essere trattenuta o avviata all’espulsione. Il GRETA indica questa paura tra le ragioni del silenzio. L’età dichiarata è il confine tra due regimi. Per chi organizza lo sfruttamento, una donna senza documenti rende; una bambina protetta costa, e se parla rischia di essere allontanata mentre chiede aiuto.

Il 3 febbraio 2022 la prima sezione penale della Cassazione, sentenza n. 3796, ha confermato la condanna di una donna nigeriana a sette anni e quattro mesi di reclusione per riduzione in schiavitù, aggravata dallo sfruttamento della prostituzione. I fatti, accertati dal giudice per le indagini preliminari di Milano il 18 giugno 2019 e dalla Corte d’assise d’appello di Milano il 27 maggio 2020, riguardano due giovani connazionali. La pronuncia le definisce giovani donne, non bambine. Erano state convinte a partire con la promessa di un lavoro onesto. Ancora in Nigeria erano state portate davanti a un native doctor per un rito, il juju, presentato insieme come protezione e come sigillo del debito di viaggio. In Italia la stessa donna controllava l’attività e si faceva consegnare ogni giorno il denaro. Il marito è stato condannato a un anno e sei mesi, la figlia a un anno e otto mesi, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. In quella casa lo sfruttamento era un’organizzazione familiare. I giudici, in quella sentenza, hanno trattato il rito come parte dello stato di soggezione, non come un colore del racconto. Gli studi sul juju nella tratta a scopo sessuale descrivono la rottura del giuramento come una pena che cade anche sui familiari rimasti a casa: malattia, rovina, morte. Non serve un guardiano sulla porta, se scappare significa far pagare qualcun altro. La stessa letteratura descrive la madame, spesso, come una donna passata dal circuito, che a un certo punto smette di pagare e inizia a riscuotere. Non è un’uscita. È il debito che cambia mano e resta in casa, con un volto conosciuto.

Quel debito non è il costo del biglietto. È la somma fissata da chi organizza il viaggio, alta abbastanza da non scadere. In una consulenza antropologica su fatti del 1999, distinta dalla vicenda milanese, arrivava a circa 80–90 milioni di lire. La moneta è un’altra. La funzione è quella che le sentenze descrivono ancora: rate ogni giorno, conteggio opaco per chi paga. Una minorenne non estingue un prestito che ha negoziato. Esegue un obbligo deciso da adulti e garantito da persone che non può mettere in pericolo. L’età, in quell’obbligo, è un intralcio. Una data diversa, se finisce sul verbale senza che nessuno la apra come dubbio, diventa la versione che conta.

A quel punto il linguaggio completa il lavoro che l’età falsa ha cominciato. I titoli parlano di baby prostitute, di ragazze che si sono messe nei guai, di minorenni coinvolte. «Coinvolte» è una parola da verbale che sposta il peso. Una persona reclutata con l’inganno, legata a un debito e messa in un appartamento o su una strada non è coinvolta: è la persona offesa di reati che il codice nomina senza eufemismi. Riduzione o mantenimento in schiavitù, articolo 600. Tratta di persone, articolo 601. Prostituzione minorile, articolo 600-bis. La legge Merlin, la n. 75 del 1958, punisce chi recluta, induce, favoreggia o sfrutta la prostituzione; non punisce, di per sé, chi vende una prestazione sessuale da adulto. Importare quella categoria adulta su una minorenne assolve chi paga e chi incassa. Per le bambine vittime di tratta quel nome — prostitute — è la prima assoluzione, e arriva nei titoli, prima di qualsiasi tribunale.

Le frasi successive sono più corte, e circolano meglio dei codici. Se lo fa, le va bene. Avrà deciso lei. Non sembra una bambina. È straniera. L’ultima rende credibile l’età falsa: l’infanzia, in quello sguardo, non è un’anagrafe, è chi si accetta di vedere come bambino. Un minore italiano, bianco, fermo di notte sul bordo di una strada, è molto più facile che venga letto come una persona in pericolo. Una ragazza nera, letta subito come straniera, rischia invece di essere letta come un’attività. È lo stesso scarto che impedisce di ascoltare la voce dei bambini migranti, e lo stesso vocabolario del sessismo, per cui il corpo di lei diventa la prova contro se stessa.

Su un punto la legge è più netta della strada, e da anni. L’articolo 602-quater del codice penale stabilisce che, per i delitti contro la personalità individuale commessi ai danni di un minore di diciotto anni, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età, salvo che quell’ignoranza sia inevitabile. La Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 13312 del 30 marzo 2023, e di nuovo con la sentenza n. 30915 del 16 settembre 2025, ha ripetuto che non bastano i tratti fisici da maggiorenne né le rassicurazioni della ragazza, di un fidanzato, di un collega. Serve un accertamento diligente, con uno standard proporzionato al bene in gioco, che è lo sviluppo della persona minorenne. «Non sembrava una bambina» non è una difesa. È la frase che tiene aperto il mercato: il cliente e lo sfruttatore chiedono di essere creduti al posto della data di nascita. L’articolo 600-bis punisce chi induce, favorisce o sfrutta la prostituzione di una persona sotto i diciotto anni, e punisce anche chi compie atti sessuali con un minore tra i quattordici e i diciotto in cambio di denaro o di altra utilità. Non serve un compenso alto, né che «avesse già deciso». Sotto i quattordici anni la soglia è un’altra, e il pagamento non c’entra. L’uomo che si ferma, paga e riparte, se dall’altra parte c’è una minorenne, è autore di un reato anche quando lei ha ripetuto di essere maggiorenne. Senza di lui la madame non incassa. È la figura che i titoli non nominano: un uomo ordinario, in una città ordinaria.

Esiste una via d’uscita che non coincide con la denuncia da telegiornale. L’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione, il decreto legislativo 286 del 1998, prevede un permesso di soggiorno per protezione sociale quando emergono violenza o grave sfruttamento e un pericolo attuale. Il percorso sociale non è riservato a chi collabora con la procura: può aprirsi anche senza quella collaborazione. Per i minorenni, l’articolo 17 della legge 47 del 2017 impone programmi specifici di accoglienza e di assistenza psicologica, sociale, sanitaria e legale, con soluzioni che possono continuare dopo la maggiore età. Il numero verde antitratta, 800 290 290, è gratuito, anonimo, attivo tutte le ore, con mediatori linguistici. Possono chiamarlo la persona stessa, un privato, un operatore, una forza dell’ordine. Il GRETA registra però un fatto che la norma non cancella: chi teme di finire trattenuta e poi su un aereo non vive quel numero come una porta. Lo vive come un rischio in più, da mettere nel conto insieme al debito e alla famiglia. Il primo contatto, nella pratica, raramente assomiglia al colloquio che le procedure descrivono. Per un minore il colloquio antitratta dovrebbe avvenire in un luogo riservato, senza pubblico, con il tutore se c’è. Spesso il primo adulto che fa domande è invece un controllo: documenti, provenienza, perché sei qui. Se il documento è falso, il verbale può aprirsi sulla persona come autrice di un reato, non come offesa. Il meccanismo nazionale di referral ricorda che, quando un minore straniero non accompagnato è anche indagato, l’articolo 18 può diventare uno strumento di regolarizzazione e di presa in carico, insieme all’ufficio di servizio sociale per i minorenni. La norma c’è. Perché scatti, qualcuno deve cambiare la domanda iniziale. Finché la domanda resta «che reato hai commesso per essere in Italia», la tratta non emerge. Emerge un’irregolarità. La ragazza torna nel circuito, o viene allontanata, e il debito continua a correre nella sua assenza, a carico di chi è rimasto.

Un centro di accoglienza protegge solo se qualcuno legge il telefono che squilla, l’età che non torna, l’adulto che si dice zio e detta gli orari. Altrimenti è un posto letto che amministra l’attesa, come nelle infanzie spezzate nei centri di accoglienza. Per le bambine vittime di tratta il centro è un indirizzo tra gli altri: appartamento, stazione, bordo di una strada, annuncio. La domanda utile non è «perché lo fai». È «quanti anni hai davvero, chi tiene i soldi, chi ti ha detto cosa rispondere».

I minorenni valutati all’inizio del 2024 sono in maggioranza maschi, e tra chi è già nei programmi lo sfruttamento del lavoro pesa insieme a quello sessuale. Un ragazzo nei campi, un minore costretto all’elemosina, una persona trans sfruttata stanno nello stesso mercato, con altre leve. Cambia la lettura quando la vittima è una ragazza straniera e la scena è la strada: il reato sparisce, resta la morale. Quando il razzismo colpisce i più piccoli, la notizia non si forma se il bambino non coincide con quello che si sa piangere. Lei spesso non piange nel modo previsto. Sostiene lo sguardo, occupa un corpo che sembra più grande. È una tecnica di sopravvivenza, e viene usata come prova che ha scelto.

Chi riconosce quella tecnica lavora con un orologio più lento. La tratta riscuote la sera. Il programma convoca, valuta, aspetta un decreto, cerca un letto: i fondi scadono, le lingue mancano. Nel mezzo si torna nell’appartamento, perché l’alternativa è la strada e una minaccia su chi è rimasto nel Paese d’origine. A diciotto anni e un giorno, se il caso viene chiuso come immigrazione irregolare, la tutela da minore si chiude nel giorno in cui, sulla carta, smette di essere minore, e senza un programma ancora aperto il circuito è ciò che resta. La legge consente all’assistenza di continuare anche dopo quel giorno. Il debito non scade col compleanno. Lo stesso rapporto del GRETA registra strumenti già scritti: registrazione dei minori non accompagnati, tutori, procedure per identificare i minorenni vittime. Chiede che le forme della tratta di minori siano visibili e che le scuole parlino anche della rete, perché il reclutamento non passa solo dalla strada. Una procedura che si ferma al primo «ho diciotto anni» può finire per confermare proprio la storia che qualcun altro ha preparato per quella ragazza. E lo fa nel momento in cui un dubbio, una verifica e un posto sicuro avrebbero potuto cambiare tutto.

Nel 2023 il SIRIT classifica, tra chi è già assistito, 750 persone nello sfruttamento sessuale (39,5 per cento), 499 in quello lavorativo (26,3) e 457 come destinate allo sfruttamento (24,1). Non è la mappa del Paese. È il perimetro di chi è entrato in un programma. La scena sessuale è il punto in cui una minorenne viene ribattezzata donna colpevole. Al campo, al cantiere, alla casa in cui si lavora senza uscire, quella assoluzione ha un altro nome, o non ne ha uno. La parola «prostituta» resta riservata alle ragazze, e lavora in italiano.

Cinquantacinque minorenni assistiti in un anno sono un dato amministrativo. La stima del GRETA, già dichiarata incompleta, sta un ordine di grandezza più in alto e riguarda tutte le vittime. Nello spazio fra i due numeri stanno le bambine vittime di tratta che il verbale ha già iscritto tra le adulte: una persona che ha dichiarato la maggiore età perché quella era la versione che le permetteva di restare nel mercato, che consegna i soldi perché altrove c’è qualcuno che pagherebbe al posto suo, e che il giorno dopo può leggere — se le capita di leggere — una parola che la nomina come prostituta. Il conteggio non si corregge da solo. L’età scritta sul verbale, finché nessuno la tratta come un’ipotesi, continua a fare il suo lavoro: tenere una bambina fuori dalla colonna dei minorenni, e dentro un commercio che ha già trovato chi paga.

Fonti

Dipartimento per le Pari Opportunità, SIRIT, persone assistite nel 2023 (estrazione 7 giugno 2024): PDF. GRETA, terzo rapporto sull’Italia, pubblicato il 23 febbraio 2024: sintesi del Centro diritti umani dell’Università di Padova, Consiglio d’Europa, rapporto 2024. Save the Children, Piccoli schiavi invisibili 2024, scheda del Centro nazionale di documentazione per l’infanzia: minori.gov.it. Numero verde antitratta 800 290 290: Dipartimento per le Pari Opportunità. Cassazione penale, sez. I, 3 febbraio 2022, n. 3796 (rito juju e riduzione in schiavitù): commento su Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2023. Ignoranza dell’età: Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2023, n. 13312, e Cass. pen., sez. III, 16 settembre 2025, n. 30915 (Giurisprudenza penale). Debito in una consulenza del 1999 e funzione del juju: letteratura richiamata nello stesso commento e in Ferrari, Il juju nel sex trafficking, 2021. Età dichiarata diversa da quella reale, anche la maggiore età: Procedure operative standard per l’identificazione di minorenni vittime di tratta e sfruttamento, Save the Children.

Carlo Alberto
Carlo Albertohttps://www.antirazzismo.com
Fondatore di Antirazzismo.com. Si occupa di discriminazioni, diritti umani, linguaggio inclusivo e accessibilità, con l'obiettivo di rendere questi temi più comprensibili attraverso articoli basati su fonti affidabili e approfondimenti.

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