Un argomento alla moda negli ultimi tempi è l‘autodifesa e il diritto ad essa: cioè definire quando questa possa essere considerata, appunto, legittima.
Politici e telegiornali cavalcano l’onda, e le notizie su persone che hanno sparato a ladri, o presunti tali, al fin di difendere la proprietà privata con le proprie mani, son sempre più frequenti.
Art. 52 codice penale.
La legittima difesa. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.[Fonte]
Al di là della visione personale in merito all’argomento, quel che, evidentemente, è poco chiaro, è quel dettaglio chiamato “proporzionalità”. La proporzionalità è ciò che definisce la leggittimità dell’autodifesa, cioè, nel caso in cui ci scappasse il morto, la differenza fra di essa ed un omicidio colposo.
Art. 55. Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Legittima difesa: quando è consentita?
In poche parole, l’autodifesa diventa legittima se, e solo se, l’aggressione è già iniziata o vi è un pericolo imminente di questa, dal quale non è possibile scappare in nessun modo se non tramite l’uso della forza bruta (indi sono impossibilitato sia a sollecitare un intervento statale che a scappare).
Insomma, più semplicemente:
Se io per caso possedessi legalmente un’arma e mi trovassi un ladro davanti pronto ad uccidermi (con manifeste intenzioni a farlo), ed io utilizzassi la mia arma al fin di salvarmi la vita, questa, sarebbe a tutti gli effetti legittima difesa.
Così come se mi trovassi coinvolta in una rissa e il picchiatore mi stesse spaccando il cranio a sprangate, potrei tirar fuori il mio serramanico e sferrargli due coltellate per liberarmi di lui. Sarebbe legittima difesa.
Nel caso in cui io sentissi dei rumori provenire dal mio garage, e fossi seduta comodamente nel mio salotto, anche ammesso fossi certa al cento per cento siano dei ladri, se decidessi di scendere le scale armata della mia pistola, aprire la porta e sparare e il ladro dovesse morire, si tratterebbe di omicidio, non di legittima difesa.
Nemmeno di autodifesa in generale, in questo specifico caso, poiché il rischio me lo sarei andata a cercare da sola… diventerebbe anche difficile dimostrare la non intenzionalità dell’uccisione Nel caso in cui sentissi dei rumori provenire dal mio garage e io fossi in salotto, il mio dovere sarebbe quello di prendere il telefono e chiamare la polizia.
Il dovere dello Stato sarebbe intervenire tempestivamente, e fermare i ladri di modo ch’essi non rubino la mia auto, altrenativamente acciuffarli per tempo.
Questo spesso non avviene, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine è, in molti casi, pura fantascienza. Resta un problema che però non scambia, in nessun modo, la definizione di legittima difesa con quella di omicidio colposo.