Lo stalking si inserisce all’interno delle categorie razziste in quanto in molti casi conduce chi lo esercita al femminicidio.
Il reato di stalking viene attualmente punito per mezzo di querela, utilizzata dalla persona offesa per tutelarsi e provocare l’allontanamento dello stalker. L’azione si consuma in se stessa (nell’arco di 6 mesi dalla richiesta) in molti casi, mentre si può “procedere d’ufficio” con il perseguimento del colpevole, nei seguenti casi: 1) quando l’azione di stalking viene commessa nei confronti di un minore di età oppure di una persona affetta da disabilità; 2) quando viene commessa in associazione a un altro delitto; 3) quando il soggetto era stato ammonito in precedenza monito.
L’ammonimento in questione viene avanzato dal questore, al quale è necessario rivolgersi in caso di stalking. Il responsabile deve assumere le informazioni dagli organi investigativi e sentire le persone informate dei fatti, per poi procedere con l’ammonimento orale del soggetto che compie lo stalking e per il quale era stato richiesto il provvedimento. L’azione di ammonimento, durante la quale il questore invita il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge, viene prontamente registrata in un verbale, la cui copia viene rilasciata al richiedente dell’ammonimento, nonché al soggetto ammonito.
Quando, invece, l’azione si consuma in se stessa, scade in sei mesi dalla richiesta. Nonostante ciò, è bene valutare se la situazione sia cambiata nell’arco di questo tempo; se così non fosse, sarebbero previste delle aggravanti nei confronti di chi esercita lo stalking. Le aggravanti sussistono 1) quando l’azione di stalking è stata commessa dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o da una persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; 2) quando è stata commessa per mezzo di strumenti informatici o telematici; 3) quando è ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona affetta da delle disabilità; 4) quando è stata commessa con armi o da una persona che ha camuffato il proprio aspetto per non essere riconosciuta.
Come spesso accade, purtroppo, queste misure cautelari non sono assolutamente efficaci e talvolta possono mettere seriamente a rischio la vittima, che di solito è donna e potrebbe essere vittima di femminicidio. Per queste ragioni e visto che la sanzione penale non appare da sola sufficiente, per garantire sicurezza alle vittime di stalking, è stata istituita una direttiva (29/2012/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, e in attuazione del DL 14 agosto 2013, n. 93 che segue la legge n. 208/2015 c.d. di stabilità per l’anno 2016) che offre, alle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione chiamato “Percorso di tutela delle vittime di violenza”, il cui fine è quello di tutelare le vittime di stalking e le persone vulnerabili oggetto di violenza altrui in generale. La maggior parte delle vittime, che usufruisce di questo strumento di tutela è di solito vittima di violenza sessuale, di maltrattamenti e di atti persecutori.