Le sezioni unite hanno dato una corretta lettura alla natura dell’assegno divorzile secondo l’avvocato matrimonialista Maria Luisa Missiaggia.
La nota sentenza della Cassazione del maggio dello scorso anno (sent. 11504/2017), aveva ribaltato completamente l’orientamento relativo al criterio per la determinazione dell’assegno divorzile. Se prima il criterio era quello del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, successivamente la giurisprudenza ha iniziato a fare riferimento all’autosufficienza economica del coniuge.
Oggi il comunicato delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno individuato quelli che dovranno essere i criteri per il calcolo dell’assegno divorzile. Un criterio composito che si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo e che esclude il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Dunque “ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto“. In questo modo, il parametro con cui viene determinato l’importo dell’assegno “si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo”. Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno perciò stabilito che “all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa”.