Vannacci denunciato: l’esposto sulla remigrazione arriva in Procura

Vannacci denunciato: cosa contiene l'esposto e perché la «remigrazione» è al centro del caso

L’8 luglio 2026 l’avvocato catanese Antonio Fiumefreddo ha depositato alla Procura di Catania un esposto contro Roberto Vannacci, generale in congedo, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale. Secondo la denuncia, le condotte da verificare riguarderebbero istigazione a delinquere, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre all’ipotesi di associazione sovversiva. Una denuncia non è una condanna: le ipotesi non equivalgono a responsabilità accertate e la presunzione di innocenza resta valida finché un giudice non decide diversamente. Con quell’atto, una parola — remigrazione — esce dal mercato degli slogan ed entra nel lessico giudiziario.

Nei giorni successivi, agenzie e quotidiani hanno ripreso la vicenda: sulle informazioni pubbliche disponibili, non risultano repliche di Vannacci all’esposto di Fiumefreddo. Il generale continua però a difendere il programma di Futuro Nazionale — remigrazione compresa — in televisione e nell’assemblea costituente del partito. La Procura dovrà decidere se aprire indagini, richiedere atti o archiviare. Per ora è l’iniziativa di un cittadino che chiede alla magistratura di non liquidare certe condotte come «semplici provocazioni».

Fiumefreddo ha spiegato ad Ansa e a Il Mattino di agire «dall’esercizio di un mio diritto di cittadino», senza adesioni partitiche dichiarate, «mettendoci faccia e firma» per evitare strumentalizzazioni. Nell’esposto, secondo quanto riferito dal legale alla stampa, si chiede di accertare se il complesso delle dichiarazioni pubbliche di Vannacci — ma soprattutto delle iniziative politiche e dell’attività organizzativa riconducibile a Futuro Nazionale — possa integrare fattispecie penalmente rilevanti. Il denunciante contesta l’idea che si tratti di opinioni eccentriche isolate: sostiene che Vannacci non si limiterebbe a parlare, ma starebbe costruendo un soggetto politico la cui retorica identitaria riproporrebbe, a suo avviso, progetti riconducibili al ventennio fascista.

Tra gli elementi che la denuncia richiamerebbe, sempre secondo le ricostruzioni giornalistiche dell’atto, ci sono le posizioni espresse in materia di immigrazione, i riferimenti alla cosiddetta «remigrazione», alla «movimentazione coatta» e alla «deportazione», oltre a dichiarazioni sul fascismo, sulla Marcia su Roma, su Benito Mussolini e alla simbologia della Decima Mas, che Fiumefreddo definisce «francamente irricevibili». Non disponiamo del testo integrale dell’esposto: ogni ulteriore dettaglio va letto come ipotesi prospettata dal denunciante, non come fatto accertato.

Per capire perché la remigrazione pesa più di altre parole d’ordine, bisogna separare ciò che risulta dall’esposto da ciò che Vannacci ha detto documentatamente. In un’intervista a Otto e mezzo su La7, trascritta da Dire, il leader di Futuro Nazionale ha spiegato la propria linea con termini molto espliciti: «In primo luogo vanno remigrati coloro che non hanno motivo e diritto di essere da noi». Ha indicato come strumenti la creazione di nuovi Centri di permanenza per i rimpatri, l’applicazione di accordi bilaterali con i Paesi di origine e, in assenza di questi, il trasferimento verso «Paesi terzi sicuri». Poi ha chiarito la domanda sulla deportazione: «Se con “deportazione” intendiamo movimentazione coatta al di là della loro volontà, certo». Non è il denunciante a usare quella frase: è Vannacci, in diretta televisiva, a legare remigrazione e allontanamento coatto.

Il termine non nasce nel 2026. L’Accademia della Crusca, nella voce dedicata ai neologismi, lo descrive come calco dall’inglese remigration e osserva che, nel dibattito politico recente, viene usato in modo eufemistico per indicare «espulsione forzata, deportazione di massa di persone con una storia di migrazione». Il Post, analizzando il concetto nel febbraio 2025, ha sottolineato che in molte declinazioni politiche la parola non indica solo il rimpatrio di persone irregolari, ma può allargarsi a progetti di allontanamento di chi ha titolo di soggiorno se la sua presenza è considerata «problematica» per un’identità etnico-culturale presunta. Quando una parola tecnica diventa slogan, il confine tra politica migratoria ordinaria e discriminazione si assottiglia — ed è su quel confine che la denuncia chiede alla Procura di intervenire.

La differenza non è accademica. Espellere migranti irregolari con procedure esistenti — identificazione, trattenimento nei Cpr, esecuzione di un provvedimento — è una materia di diritto amministrativo e penale del tutto distinta da un programma politico che nomina «remigrazione» un progetto identitario di massa. Il rimpatrio di una persona senza permesso segue regole codificate; la remigrazione, nel lessico di Vannacci e di Futuro Nazionale, funziona come promessa elettorale di svuotare il territorio da presenze considerate fuori posto. Nell’assemblea costituente di giugno, riportata da Sky TG24 e La Pressa, Vannacci ha presentato la remigrazione come «il nostro programma» al posto di un generico «programma sull’immigrazione», fissando una quota di ammissione al 4% e proponendo l’alternativa dell’«assimilazione» — termine che il vice di partito ha spiegato così: «Noi vogliamo un’Italia in cui ci siano quasi esclusivamente italiani». Sono dichiarazioni pubbliche, non ricostruzioni dell’esposto: servono a capire perché Fiumefreddo le abbia collegate a ipotesi di propaganda discriminatoria.

Sul piano normativo, la denuncia si inserisce in un quadro che l’Italia conosce da cinquant’anni. L’articolo 3 della Costituzione sancisce l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». La legge 13 ottobre 1975, n. 654 — la cosiddetta Legge Mancino — ha introdotto nel codice penale i reati di propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico e di istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oggi negli articoli 604-bis e seguenti del codice penale. La giurisprudenza distingue da decenni tra critica politica sull’immigrazione e incitamento che mina la dignità di gruppi protetti — una distinzione che abbiamo ricostruito anche nel nostro approfondimento sulla Legge Mancino e razzismo. La Procura dovrà verificare se le dichiarazioni e l’organizzazione contestate superino quella soglia, non se una proposta di rimpatri sia di per sé illegittima.

L’ipotesi di associazione sovversiva, anch’essa attribuita alla denuncia dalle fonti giornalistiche, sposta il focus dall’opinione pubblica alla struttura di Futuro Nazionale. Secondo il legale, non sarebbe il singolo tweet o il singolo comizio a preoccupare, ma la costruzione di un soggetto politico con parole d’ordine, simboli e proposte che riprodurrebbero — nell’interpretazione del denunciante — idee già costate al Paese nel ventennio fascista. Anche qui vale la stessa regola: l’associazione sovversiva è un’ipotesi da accertare, non un’etichetta da applicare nel titolo di un articolo. La magistratura valuterà tipicità, pericolosità concreta e contesto storico.

Per chi non segue i tribunali, la sequenza può sembrare astratta. Una denuncia o un esposto attivano l’obbligo di valutazione da parte della Procura, che può aprire un fascicolo informativo, disporre acquisizioni o archiviare. Un’eventuale indagine non implica automaticamente il rinvio a giudizio; un rinvio a giudizio non implica condanna. Molti procedimenti legati a discorsi pubblici si chiudono con archiviazione o prescrizione. Ma il passaggio in Procura cambia comunque il peso delle parole nel dibattito pubblico: ciò che i talk show trattano come «provocazione» può essere letto da un giudice come condotta rilevante, come è accaduto in precedenti su propaganda razziale che abbiamo analizzato nella sentenza Cassazione sull’odio razziale del 2025.

Il caso Vannacci denunciato in Sicilia ha un costo politico immediato, indipendente dall’esito giudiziario. Vannacci è europarlamentare nel gruppo di estrema destra Esn; la denuncia arriva mentre il Parlamento europeo discute indagini su partiti affini e mentre in Italia la remigrazione entra nel lessico delle liste di centrodestra, non solo in quella di Futuro Nazionale. Fiumefreddo insiste di non voler fare campagna elettorale: chiede che certe proposte non vengano normalizzate prima che qualcuno le metta alla prova sui corpi delle persone coinvolte — lavoratori stranieri, seconde generazioni, richiedenti asilo, comunità che già subiscono razzismo sistemico nei servizi, sul lavoro, negli sportelli pubblici.

Il nesso con le politiche di allontanamento non è solo metaforico. A Strasburgo, poche settimane prima dell’esposto, il Parlamento europeo ha approvato un regolamento sui rimpatri che stringe tempi di detenzione e allarga gli strumenti di identificazione e respingimento — un contesto che abbiamo raccontato nell’articolo sul razzismo istituzionale e i rimpatri in Europa. Quando un leader nazionale usa la parola «deportazione» in televisione e un avvocato cittadino chiede alla Procura di valutare se quella retorica integri reati di discriminazione, il dibattito tecnico sui confini e quello penale sul hate speech si sovrappongono. Non significa che ogni politica restrittiva sia razzista; significa che il linguaggio con cui si annuncia conta, perché prepara l’opinione pubblica ad accettare trattamenti differenziati per origine.

È qui che entra il tema della normalizzazione linguistica, centrale per una testata antirazzista. Le parole che sembrano burocratiche — remigrazione, movimentazione coatta, Paesi sicuri — rendono familiare ciò che fino a poco fa restava tabù. Il razzismo linguistico non si limita all’insulto in faccia: è anche il repertorio che trasforma l’espulsione in routine amministrativa e la discriminazione in «ordine pubblico». Quando un termine entra nei telegiornali senza essere tradotto, chi ha un cognome non italiano impara a leggere il proprio futuro in una parola che non gli è stata chiesta.

Per questo l'esposto di Catania interessa anche chi non seguirà l'eventuale processo. Non perché Vannacci sia già «colpevole» — non lo è, fino a prova contraria — ma perché allinea tre piani che il Paese preferisce tenere separati: cosa promette un movimento politico, come lo dice, e quali tutezze l'ordinamento offre quando la discriminazione diventa messaggio pubblico organizzato. La Costituzione protegge la libertà di espressione; il codice penale pone limiti quando l'espressione istiga all'odio o organizza discriminazione. Il confine spetta ai giudici, non ai giornali. La cronaca può ricordare solo che esiste.

Nei prossimi mesi la Procura di Catania deciderà se approfondire il caso. Intanto, sulle trasmissioni politiche, la remigrazione continuerà a essere pronunciata come promessa di governo futuro. Dopo l'8 luglio, però, quella parola non appartiene più soltanto al mercato delle idee: è stata depositata in un fascicolo possibile, insieme a simboli e citazioni storiche che il denunciante ritiene incompatibili con la democrazia costituzionale. Il Paese avrà tempo di valutare se abbia ragione. Una cosa resta già chiara: con una parola politica è iniziata una verifica giudiziaria — e misurerà anche il modo in cui l'Italia parla, e immagina, chi non «sembra» di qui.

Approfondimenti consultati: Ansa Sicilia — Avvocato denuncia Vannacci, Il Mattino — Fiumefreddo denuncia Vannacci, Dire — Vannacci su remigrazione e deportazione, Accademia della Crusca — remigrazione, Il Post — Cos'è la remigrazione, Normattiva — Costituzione art. 3 e Normattiva — Legge 654/1975.

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